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Ordinanza — n. 11782/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of argumentation and new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The court found the appellant's arguments were merely uncited criticisms lacking specific circumstances or evidence to justify acquittal. Furthermore, the defense's written submission failed to introduce new elements contradicting the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments and new evidence; mere repetition of lower court criticisms without substantive grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of argumentation new evidence requirement defense submission review costs of appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO HELENIO nato a TRANI il 27/06/1986 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria della parte civile, che conclude per l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese; ritenuto che i motivi di ricorso sono del tutto cienerici a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi i motivi ad una mera enunciazione di censure, non argomentate, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato, e senza evidenziare specifiche incongruenze o carenze argomentative, meritevoli di controllo; ritenuto che la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere esplicata un'attività defensionale meritevole di ristoro, la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019;

Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Prp, idente Anna Cri olo Giorg