Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11780/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and manifestly unfounded arguments regarding evasion charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11780/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Badagliacca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for evasion, arguing against the motivation provided. The court rejected these claims as generic and unfounded, noting they merely repeated issues already properly addressed and dismissed by the first-instance judge based on objective evidence and prior criminal records.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and manifestly unfounded, or if they are merely reproductions of issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds manifestly unfounded arguments reproductive of prior rulings criminal evasion charges inadmissible appeal procedure procedural costs award first instance review aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADAGLIACCA FRANCESCO nato a PALERMO il 04/06/1987 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 4-6 sulla sussistenza del dolo, desunta dall'inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'imputato, smentite dai dati oggettivi e dichiarativi indicati a pag. 5; sulla sussistenza della recidiva, giustificata dai precedenti penali); rilevata la manifesta infondatezza del motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, invece, riconosciute e ritenute equivalenti alla recidiva contestata sin dal primo grado; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pres dente Anna Cri olo Gior0 Fidelbo nPn5TrATO IN CAÌC