Ordinanza — n. 11779/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA FRANCESCO nato a ERICE il 07/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA FRANCESCO nato a ERICE il 07/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr sidente Anna Cri 'c4olo Giorii Fidelbo DE