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Ordinanza — n. 11779/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11779/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11779/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA FRANCESCO nato a ERICE il 07/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11779/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione recidiva nell'infrazione esenzione dalla pena impedimenti all'allontanamento persecuzione determinante per la fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIBILIA FRANCESCO nato a ERICE il 07/06/1995 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sono generici e manifestamente infondati; considerato, inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1-2 sulla certa identificazione dell'imputato, bloccato nel luogo ove è stata recuperata la refurtiva, e sulla conseguente esclusione della tenuità del fatto; sul diniego delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva, giustificati dai precedenti specifici e dalla perdurante pericolosità dimostrata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr sidente Anna Cri 'c4olo Giorii Fidelbo DE