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Ordinanza — n. 11778/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Crisa Armando Angelo inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding his responsibility for the crime of tax evasion, but the court found his arguments to be entirely generic and unsubstantiated. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific circumstances or evidence required to justify acquittal, leading to its rejection.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists merely of a generic denunciation of the decision without providing specific arguments or evidence to support the claim of error.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments tax evasion lack of evidence court costs criminal procedure substantive review abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISA ARMANDO ANGELO nato a PALERMO il 28/04/1958 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, è del tutto generico a fronte della motivazione resa in sentenza, limitandosi il ricorso ad una mera contestazione della decisione, che si risolve in una generica enunciazione di censure, non argomentate, senza indicare circostanze o evidenze, che avrebbero imposto il proscioglimento dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Anna Cris uolo Giorgi Fidelbo DEì-'01,11TATO IN