Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive and unsupported by new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for tax evasion, contesting the lack of non-prosecution grounds and the denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on repetitive arguments previously rejected without new evidence or legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANTE VINCENZO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 06/11/1968 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 384 cod. pen. sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 sull'esclusione della particolare tenuità del fatto in ragione della durata dell'allontanamento e della giustificazione addotta nonché della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'attenuante); rilevato che anche i motivi, che contestano la ritenuta recidiva e il diniego delle attenuanti generiche., sono reiterativi e manifestamente infondati a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 3 ove si attribuisce rilievo assorbente ai precedenti dell'imputato, di cui tre anche specifici, e si considera il nuovo reato espressivo di maggiore pericolosità alla luce della omogeneità dei reati e della distanza temporale tra gli stessi); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Anna Cr- tiolo Giorgi Fidelb