Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11776/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded due to sufficient prior criminal record justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding recidivism, arguing it was incorrect. The court rejected this claim as generic and unsupported, noting the appellant's extensive prior criminal history justified the finding of continuous delinquency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal contesting the motivation for recidivism is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded in the face of sufficient prior criminal record evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal recidivism appeal inadmissibility generic appeal prior criminal record Court of Cassazione procedural dismissal court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS SOLGORRE JOSE CARLOS nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; ..4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione resa in sentenza (v. pag. 5 ove si precisa che i numerosi e significativi precedenti penali dell'imputatot giustificavano la contestazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, risultando il nuovo reato la prosecuzione di un percorso delinquenziale mai interrotto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigli re estensore Il Pr idente Anna C scuolo Gi