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Ordinanza — n. 11771/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11771/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code and incorrectly denied generic mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely reproduced points already adequately examined and dismissed with correct legal reasoning by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed with correct legal arguments by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproduction of merits non-prosecution cause generic mitigating circumstances Article 131-bis penal code court costs and fine Cassation procedure allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
3 relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
3 relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIGNANO CESARE nato a ERICE il 01/08/1992 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di evasione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 relativamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata dell'allontanamento, delle false dichiarazioni rese e dell'assenza di una situazione di estrema urgenza, correlata alla convivenza con lo zio); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 4 per il rilievo assorbente attribuito alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e ai precedenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il P idente Anna CriscAo Giorgi Fidelbo P !N oggi,