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Ordinanza — n. 11770/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat merits already decided with correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11770/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the court's finding of intent and the denial of general mitigating circumstances, but the court ruled these points were already thoroughly examined and dismissed with sound legal arguments by the lower courts. Consequently, the appeal was rejected because it merely reproduced previously rejected criticisms without new substantive grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning, or if they are manifestly unfounded based on established case law regarding the sufficiency of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments merits already decided general mitigating circumstances intent and voluntariness court of cassation legal reasoning sufficiency reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZAITOUNA SALAH nato il 01/01/1970 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 relativamente alla sussistenza del dolo, alla volontarietà della gomitata al volto dell'operante, all'irrilevanza del motivo, che avrebbe ispirato la condotta dell'imputato); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (pag. 5 per il rilievo assorbente attribuito ai numerosi e gravi precedenti dell'imputato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il PTs dente Anna Cri uolo Giorgic 9delbo DE 77.7 IN CAr :U