Ordinanza — n. 11769/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOH MATTHEW nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria del 23/02/2022; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (si propone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate, e si denuncia il travisamento del fatto- vizio non deducibile in questa sede-); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 relativamente alla condotta oppositiva, non riducibile al mero divincolamento, ma consistita in aggressione fisica ai danni del carabiniere Giaccio; alla natura dolosa e non colposa delle lesioni da questi subite; alla procedibilità d'ufficio delle lesioni in ragione dell'aggravante contestata del nesso teleologico); rilevato che i motivi nuovi sostanzialmente ribadiscono le censure e i motivi già articolati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 11769/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliereAstensore Il Preldente Anna Cr7 scuolo Giorgio idelbo ATO IN CAN,..
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOH MATTHEW nato il 12/08/1984 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, i motivi nuovi e la memoria del 23/02/2022; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza e lesioni, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (si propone una lettura alternativa dei fatti e delle prove, asseritamente travisate, e si denuncia il travisamento del fatto- vizio non deducibile in questa sede-); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 relativamente alla condotta oppositiva, non riducibile al mero divincolamento, ma consistita in aggressione fisica ai danni del carabiniere Giaccio; alla natura dolosa e non colposa delle lesioni da questi subite; alla procedibilità d'ufficio delle lesioni in ragione dell'aggravante contestata del nesso teleologico); rilevato che i motivi nuovi sostanzialmente ribadiscono le censure e i motivi già articolati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliereAstensore Il Preldente Anna Cr7 scuolo Giorgio idelbo ATO IN CAN,..