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Ordinanza — n. 11768/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded due to complete justification of intent and gravity in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11768/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the applicability of the aggravating circumstance in Article 131-bis of the Penal Code, claiming a defect in reasoning. The court rejected this claim as generic and unsupported, noting that the lower court's judgment fully justified its assessment of criminal intent and the severity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal alleging a violation of law and a defect in reasoning regarding the non-application of an aggravating circumstance is inadmissible if the lower court's decision is complete and exhaustive in justifying its evaluation of criminal intent and the gravity of the facts.

Parole chiave

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Article 131-bis Penal Code aggravating circumstance applicability generic appeal grounds defect in reasoning criminal intent assessment inadmissible appeal procedural costs award gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGILERI ANTONINO GIUSEPPE nato a MARSALA il 14/07/1974 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione espressa (v. pag. da 3 a 5 ove si valorizza l'intensità del dolo e la gravità del fatto); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Pre idente Anna Cr cuoio Giorgi Fidelbo oggi. ___ 3 1,1_ 12