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Ordinanza — n. 11767/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11767/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the violation of law and the excessiveness of the fine. The court found the appellant's claims generic and unsupported by the lower court's detailed reasoning on the gravity of the conduct and the defendant's professional status. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if they seek a new evaluation of sentence proportionality which is not subject to cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds excessive penalty proportionality review court costs commutazione della pena pecuniaria adeguamento della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019
Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTAGLIA MARIO nato a LECCE il 30/11/1959 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; letta la memoria della parte civile, che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso e di liquidare le spese, come da nota allegata; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della pena pecuniaria in luogo della pena detentiva e l'eccessività della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati, a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 4 con riferimento alla vicenda sottostante, alla gravità della condotta, aggravata dalla qualifica professionale dell'imputato e dall'intensità del dolo); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 4 della motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto e all'intenzionalità della condotta); ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); rilevato che la memoria depositata dalla parte civile non contiene elementi di contrasto della pretesa dell'imputato ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, tali da offrire un utile contributo alla definizione del procedimento e da ritenere effettivamente esplicata una attività defensionale meritevole di ristoro, la richiesta di liquidazione delle spese non può essere accolta (Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019;

Sez.7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consiglier estensore Il Pe idente / Anna C is uolo Giorgil