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Ordinanza — n. 11766/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11766/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11766/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCOBAR MIRANDA HERNRY GIOVANNI nato a ROMA il 23/04/1986 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 7(7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 1 della motivazione ove si esclude la riduzione della pena, la particolare tenuità del fatto- in ragione delle continue e ripetute assenze dal lavoro e dell'intensità del dolo- e la concessione di benefici); ritenuto inapplicabile nella fattispecie il criterio dell'applicazione della pena residua (calcolata sottraendo dalla pena sostituita il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), valido nel procedimento in cui è stata disposta sostituzione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11766/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 1 della motivazione ove si esclude la riduzione della pena, la particolare tenuità del fatto- in ragione delle continue e ripetute assenze dal lavoro e dell'intensità del dolo- e la concessione di benefici); ritenuto inapplicabile nella fattispecie il criterio dell'applicazione della pena residua (calcolata sottraendo dalla pena sostituita il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), valido nel procedimento in cui è stata disposta sostituzione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena attenuazione libera della pena gravità della pena ricalcolo di prestazioni d'invalidità alleggerimento della pena quantificazione del torto morale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESCOBAR MIRANDA HERNRY GIOVANNI nato a ROMA il 23/04/1986 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; 7(7 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che denunciano la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena, non sono deducibili in questa sede, oltre a risultare generici e manifestamente infondati a fronte della motivazione resa, che in modo completo ed esaustivo giustifica la valutazione di congruità espressa (v. pag. 1 della motivazione ove si esclude la riduzione della pena, la particolare tenuità del fatto- in ragione delle continue e ripetute assenze dal lavoro e dell'intensità del dolo- e la concessione di benefici); ritenuto inapplicabile nella fattispecie il criterio dell'applicazione della pena residua (calcolata sottraendo dalla pena sostituita il periodo di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità), valido nel procedimento in cui è stata disposta sostituzione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore