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Ordinanza — n. 11765/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11765/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11765/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURLEO STEFANO nato a SARONNO il 30/04/1990 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato resistenza per asseriti vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 ove si giustifica l'affermazione di responsabilità in base alla convergenza degli elementi oggettivi acquisiti dagli operanti -prescindendo dalle dichiarazioni dell'imputato, dichiarate inutilizzabili- e alle pericolose modalità della condotta); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa (pag. 6 per il rilievo assorbente riconosciuto alle modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11765/2022 — snpen · Corte di Cassazione: pag. 5-6 ove si giustifica l'affermazione di responsabilità in base alla convergenza degli elementi oggettivi acquisiti dagli operanti -prescindendo dalle dichiarazioni dell'imputato, dichiarate inutilizzabili- e alle pericolose modalità della condotta); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa (pag. 6 per il rilievo assorbente riconosciuto alle modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricusazione fondata verosimiglianza della persecuzione legittimo sospetto di parzialità circostanze attenuanti concorso di motivi di sospensione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURLEO STEFANO nato a SARONNO il 30/04/1990 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato resistenza per asseriti vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 5-6 ove si giustifica l'affermazione di responsabilità in base alla convergenza degli elementi oggettivi acquisiti dagli operanti -prescindendo dalle dichiarazioni dell'imputato, dichiarate inutilizzabili- e alle pericolose modalità della condotta); considerato che anche il motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione resa (pag. 6 per il rilievo assorbente riconosciuto alle modalità della condotta e all'intensità del dolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere es nsore Il