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Ordinanza — n. 11763/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of appeal grounds regarding penalty reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11763/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant had waived the substantive grounds for appeal regarding the penalty reduction. The applicant had previously agreed to a specific sentence in the appellate court, thereby limiting the appellate court's review to non-waived issues. Consequently, the court ruled that re-litigating the waived grounds for acquittal on different facts was legally impermissible and procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of substantive appeal grounds by the accused in exchange for a settled penalty limits the appellate court's cognition to non-waived issues, rendering a subsequent cassation appeal on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds concordato sulla pena inammissibilità ricorso rinuncia motivi merito bis in idem diritto di ottenere una decisione controllo della commisurazione della pena censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 649 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 649 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNASCONI ROBERTA nato a COMO il 04/12/1964 avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOtd-fférEiWso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRI.SCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito; rilevato che ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17, la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena, per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; considerato che il motivo di appello con il quale l'imputato chiedeva il proscioglimento dal capo 24) ai sensi dell'art. 649 cod. pen.

è un motivo rinunciato, riproposto nel ricorso per la ricaduta sulla pena applicata, che sarebbe illegale, pur essendo conforme a quella richiesta e concordata; ritenuto che, oltre ad essere improponibile, il motivo è destituito di ogni fondamento, non sussistendo alcuna violazione del divieto di bis in idem per la diversità dei fatti, oggetto del capo 2) della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Como in data 8.11.2018, irrevocabile il 4.1.2019, in atti, trattandosi di corruzione continuata, commessa dal febbraio 2014 all'aprile 2017, in relazione ad esami per il conseguimento dell'abilitazione speciale al trasporto di merci pericolose per 28 candidati, mentre le corruzioni, oggetto del capo 24), riguardano esami per il conseguimento di patenti superiori e patenti nautiche e revisioni di autoveicoli, fatti commessi dal 2011 al maggio 2017; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere te