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Ordinanza — n. 11761/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of evidence regarding criminal liability for missing prosecutor registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11761/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in attributing criminal liability for failing to register as a practicing prosecutor or lawyer, citing a lack of evidence and incomplete investigations. The court rejected these claims as merely repetitive arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 348 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals based on repetitive arguments regarding the sufficiency of evidence for criminal liability are inadmissible when the lower court has already adequately addressed the substantive issues with correct legal reasoning.

Parole chiave

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criminal liability prosecutor registration inadmissible appeal repetitive arguments lack of evidence court costs criminal procedure violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 348 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 348 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL SANAFAWY MONICA nato a MILANO il 04/02/1984 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 348 cod. pen. per mancanza di prove e incompletezza delle indagini, sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 in cui si affronta il tema, asseritannente trascurato, dell'iscrizione all'albo dei praticanti procuratori o degli avvocati stabiliti, dando atto della completezza della risposta fornita dal CNF nonché di un processo già definito per analogo reato); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il PP idente Anna Criicolo Giorgi Fidelbo DEPOSrFATO IN CANCEL 7A • 3 O