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Ordinanza — n. 11760/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of already decided arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11760/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a finding of criminal liability for resistance, claiming a lack of psychological intent. The court ruled this argument was merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the lower courts.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance lacks the requisite novelty and must be declared inadmissible.

Parole chiave

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reiterative appeal lack of novelty criminal liability resistance charge psychological intent inadmissible appeal court costs difesa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALFI OMAR nato il 07/12/1989 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, difettando l'elemento psicologico del reato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1 e 2 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, che alle modalità della condotta, nettamente oppositiva all'intervento del militare e diretta ad impedirgli di frapporsi tra lui e la compagna, pertanto, incompatibile con la prospettazione alternativa riproposta nel ricorso); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Fre idente Anna C i cuoio Giorgi Fide