Cassation court dismisses appeal for resistance crime due to lack of criminal intent and procedural defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for resistance, claiming a lack of criminal intent and that the conduct did not meet the legal definition of the crime. The court rejected these arguments as merely reiterative of issues already properly analyzed and dismissed by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 636 c.p.; Art. 60 c.p.: The appeal is inadmissible when the contested ground merely reiterates points already adequately examined and rejected by the court of first instance regarding the absence of criminal intent and the incompatibility of the conduct with the legal definition of the offense.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRIACO GIUSEPPE nato a BELVEDERE MARITTIMO il 07/05/1988 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, difettando l'elemento psicologico del reato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, che alle modalità della condotta - senza fermarsi all'alt intimato da militari in divisa, con giubbotti e paletta rifrangenti, accelerando e procedendo a velocità elevatissima in pieno centro a fari spenti, così da mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada-, nettamente oppositiva ed incompatibile con la prospettata configurabilità del commodus discessus in assenza di un'aggressione e di una situazione di pericolo alla quale sottrarsi con la fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pfsf dente Anna Criscdllo GiorgicIFidelbo O