Cassation court dismisses appeal as merely reiterative of already decided facts regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the conviction for the crime of resistance, but the court found these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the court upheld the original judgment, emphasizing that the appellant's stance did not introduce new legal grounds warranting a re-evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of points already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LARATTA FABIO nato a COSENZA il 15/07/1975 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3 e 4 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, non esclusa dalla riconosciuta semi infermità di mente, sia con riguardo alle minacce e al comportamento oppositivo tenuto dall'imputato, incompatibile con la prospettata resistenza passiva, sia relativamente all'irrilevanza dell'efficacia impeditiva della condotta tenuta dall'imputato o dell'effettivo ostacolo creato al compimento dell'atto di ufficio o di servizio, v.
Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliereestensore Il P