Cassation court dismisses appeal on calunnia charges due to manifestly unfounded arguments and contradictory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant challenged the lower court's finding of calunnia, arguing the evidence was insufficient and the reasoning flawed. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the arguments contradicted the appellate judgment and failed to address the corroborating objective evidence regarding the vehicle and weapons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 366 c.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the crime of calunnia are manifestly unfounded and directly contradict the reasoning of the appellate judgment, which has already adequately evaluated the credibility of the victim's testimony and the objective evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE DOMENICO nato a ROSSANO il 27/11/1965 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la configurabilità della calunnia e deducono vizi di motivazione, sono manifestamente infondati a fronte di una lineare ricostruzione in fatto e una corretta valutazione delle prove; considerato, inoltre, che il primo motivo è in netto contrasto con quello dedotto in appello e smentito in sentenza, laddove si valorizza solo la circostanza direttamente percepita dai testi Lamenza e Fragale (allontanamento di un'autovettura di colore grigio, corrispondente a quella indicata dalla persona offesa); ritenuto che i motivi con cui si contesta l'affermazione di responsabilità sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 sulla attendibilità del narrato della persona offesa, confermato dai riscontri oggettivi acquisiti dall'inquirente sia in ordine ai danni riportati dai due veicoli che alle armi giocattolo detenute dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigljef estensore Il Pr,,,e idente Anna/ r. cuoio Giorgi Fidel