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Ordinanza — n. 11752/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11752/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11752/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDADI ROCHDI (CUI 03SP8SL) nato 11 10/10/1982 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria in data 2 marzo 2022; ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.2 della motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta gravità dei fatti, delle espressioni offensive pronunciate, contestualmente alla violenza usata nei confronti degli operanti, e sul diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi valutabili); ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 11752/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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oltraggio alla corte risarcimento alle vittime di reati reati contro la pubblica autorità concussione restituzione dei sussidi statali diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHDADI ROCHDI (CUI 03SP8SL) nato 11 10/10/1982 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria in data 2 marzo 2022; ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag.2 della motivazione sull'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., per la ritenuta gravità dei fatti, delle espressioni offensive pronunciate, contestualmente alla violenza usata nei confronti degli operanti, e sul diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi valutabili); ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato (Sez.

U, n.23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) ; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il i