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Ordinanza — n. 11751/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11751/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11751/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIULO MASSIMILIANO (CUI 04SIM3G) nato a TARANTO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 699 cod. pen., è del tutto generico, in quanto deduce la mancanza di prove e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, formulare critiche specifiche o evidenziare incongruenze verificabili; considerato che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso in data 20 gennaio 2022, proveniente dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 11751/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 699 cod. pen., è del tutto generico, in quanto deduce la mancanza di prove e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, formulare critiche specifiche o evidenziare incongruenze verificabili; considerato che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso in data 20 gennaio 2022, proveniente dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazione motivata difetto di motivazione allegazioni d'asilo contraddittorie asserzione difendibile facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIULO MASSIMILIANO (CUI 04SIM3G) nato a TARANTO il 02/06/1987 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 699 cod. pen., è del tutto generico, in quanto deduce la mancanza di prove e la manifesta illogicità della motivazione, senza, tuttavia, formulare critiche specifiche o evidenziare incongruenze verificabili; considerato che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso in data 20 gennaio 2022, proveniente dal ricorrente; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il Pr idente Anna Criscuolo Giorgi Fidelbo ATO IN CAN