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Ordinanza — n. 11750/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to factual and legal censure errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11750/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court rejected arguments challenging the lower court's factual reconstruction and the assessment of criminal responsibility under Article 392 of the Penal Code. Since these grievances were merely repetitions of issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judges, the appeal lacked merit in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 392 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in Italy are inadmissible if they consist solely of factual censure or repeat arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Final Instance Review Factual Censure Article 392 Penal Code Inadmissible Appeal Court Costs Legal Reasoning causa civile

Disposizioni normative citate

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Art. 392 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 392 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRENTI ANTONINO nato a MILANO il 16/11/1974 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 392 cod. pen. non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da censure in fatto e contestano la ricostruzione del fatto (v. incipit secondo motivo); considerato, inoltre, che i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-5 in relazione all'attendibilità delle persone offese e dei testi, all'assenza di intenti ritorsivi o calunniosi, alla situazione di fatto individuata quale causale della condotta del ricorrente); rilevato che anche il terzo motivo è reiterativo a fronte della congrua motivazione resa per escludere la configurabilità della particolare tenuità del fatto in ragione della protrazione del danno subito dalle parti civili (v. pag. 7 con riferimento alla durata dell'impedimento del passaggio sino al provvedimento del giudice civile); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore Il