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Ordinanza — n. 11749/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility issue due to lack of substantive legal argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11749/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to prove subjective intent for aggravated crimes, but the court found this merely an alternative reading of facts rather than a formal legal error. Furthermore, the court noted that the substantive arguments regarding state of alteration and recidivism had already been properly evaluated and rejected by the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely proposes an alternative reading of the facts under the guise of formal legal error, or if it reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility alternative fact reading subjective intent requirement recidivism evaluation state of alteration defense guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da alcol reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABLANI NADHIR nato il 05/07/1987 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento aggravato, per mancanza dell'elemento soggettivo, non é consentito in sede di legittimità perché solo formalmente deduce l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà, propone una lettura alternativa del fatto; considerato, inoltre, che i motivi dedotti sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 1 in relazione allo stato di alterazione, volontariamente provocato, che non incide sull'imputabilità né esclude il dolo, la cui sussistenza è stata correttamente desunta dall'analisi della condotta oppositiva e delle mirate azioni violente nei confronti degli operanti e pag. 2 in relazione alla ritenuta recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla valutazione delle caratteristiche delle condotte, dalla pluralità dei reati commessi nello stesso contesto e dalla carica violenta, ritenute espressive di consolidata e accresciuta pericolosità in rapporto ai precedenti plurimi e specifici fondanti la contestata recidiva); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere/ stensore Il Pr idente Anna Crisdu lo Giorgi idelbo DfrEPOS7ATO