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Ordinanza — n. 11747/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals as inadmissible because prosecution charges were sufficient to prove guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11747/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by two Tunisian nationals inadmissible de plano. The appellants challenged a first-instance judgment where they were convicted of resisting, causing injuries, and carrying a knife. The court ruled that the prosecution's charges were sufficient to demonstrate the exclusion of acquittal grounds without needing further analysis.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; The prosecution's charges are sufficient to establish the exclusion of acquittal grounds, rendering additional detailed examinations unnecessary when specific factual elements of the alleged offenses are clearly identified from the outset.

Parole chiave

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inadmissible de plano prosecution charges sufficiency exclusion of acquittal resisting and injuries carrying a knife Corte di Cassazione procedural dismissal obbligo di comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Naffeti Khaireddine, nato in Tunisia il 11/8/1997 2.Akkari Mohamed Ali, nato in Tunisia il 4/4/1998 avverso la sentenza del 16/9/2021 dal Tribunale di Fermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, distinti ma con motivi identici, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alle illecite condotte di resistena, lesioni e porto di un pugnale sulle quali gli imputati hanno concordato nella richiesta di applicazione pena;

Rilevato che consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. / ,-- P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consiglierere tore Il Pr "dente Emilia Anna Gi rd