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Ordinanza — n. 11746/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns a suspended sentence benefit not covered by cassation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11746/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Mennillo's appeal inadmissible de plano because it challenged the non-application of a suspended sentence benefit. The appellant argued this omission violated her rights, but the opposing party contended this issue fell outside the specific grounds for cassation review. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are strictly limited to specific grounds; challenges regarding the non-application of a suspended sentence benefit that were not the subject of a prior agreement or specific cassation grounds are inadmissible.

Parole chiave

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suspended sentence benefit inadmissible appeal cassation grounds de plano dismissal procedural costs condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mennillo Anna, nata a Sassuolo il 14/9/1991 avverso la sentenza del 29 settembre 2021 del Tribunale di Reggio Emilia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso di Anna Mennillo deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena che non costituiva oggetto dell'accordo tra le parti), motivo che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Presidente Giordano Giorgi Fidelbo DEPr