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Ordinanza — n. 11744/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for non-allowed reasons regarding unjust application of penalty and lack of acquittal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11744/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Angelo Sinisi and Massimiliano Calò inadmissible de plano. The applicants argued for the injustice of the applied penalty and the failure to issue an acquittal sentence. The court rejected these grounds because they fall outside permissible cassation reasons when a legal penalty has been applied and no broad motivation for acquittal is required under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals based on the injustice of a penalty or the absence of an acquittal are inadmissible when a legal penalty is applied and the statutory conditions for acquittal are not met.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility unjust penalty application lack of acquittal sentence procedural exhaustion legal penalty enforcement proporzionalità della pena riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINISI ANGELO nato a BRINDISI il 31/03/1987 CALO' MASSIMILIANO nato a LECCE il 26/12/1975 avverso la sentenza del 16/07/2021 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i ricorsi proposti da Angelo Sinisi e Massimiliano Calò devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano, perché proposti per motivi non consentiti (la ingiustizia dell'applicazione pena denunciata dal secondo e la mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento), che esulano dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione essendo stata applicata pena legale e non essendo prevista, per la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. una diffusa motivazione esaurendosi il controllo del giudice nella verifica della insussistenza di cause che, con carattere di evidenza, impongano il proscioglimento;

Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consiglie estensore Il Pr ente Emilia An rdano DEPOSITATO IN CAt ELLERiA Giorgi Fidelbo