Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not constituting illegal penalty under law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments presented were merely complaints about factual outcomes rather than legal violations. The court found that the agreed-upon sentence and the assessment of mitigating circumstances were matters of merit freely determined by the parties, which cannot be reviewed at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in this stage cannot be based on mere factual complaints or disagreements with the assessment of mitigating circumstances, as these constitute matters of merit not subject to review when the final outcome does not reveal a violation of law in the calculation or comparison of circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Volpicelli Salvatore, nato a Napoli il 19/1/1980 avverso la sentenza 5/10/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto poiché il contenuto dell'accordo sulla pena convenuto con l'Accusa, e per una pena contenuta nella cornice edittale, non appare sussumibile nella nozione di pena illegale, integrata da un esito finale nel quale il procedimento di calcolo o di comparazione fra circostanze non risulti conforme a legge; le parti, liberamente, si sono determinate ad una valutazione di merito sulla entità della pena base e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella massima estensione, esito non suscettibile di revisione in questa sede, neppure per effetto della mancanza di motivazione che, come noto, in relazione alla sentenza di applicazione pena si atteggia con modalità del tutto peculiari esaurendosi in una mera presa d'atto della legalità della misura della pena oggetto dell'accordo.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 r\ Il Consigliere re ore Il Prje,s ente Emilia Anna Gi Giorgc Fidelbo f; -7TO IN