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Ordinanza — n. 11742/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses retrial request as repetitive and lacks sufficient grounds to disturb proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11742/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the retrial request inadmissible because it was a repetitive appeal challenging a previous dismissal on grounds of improper notification. The applicant argued that the investigation into a political-mafia interest center was insufficient, but the court found these assertions generic and unrelated to the specific procedural defects required by law. Consequently, the request was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 590 cod. proc. pen.: A retrial request is inadmissible if it is repetitive and fails to demonstrate that the proceedings are being disturbed by grave local situations or legitimate suspicion, as mere challenges to the investigation's thoroughness do not justify a new trial.

Parole chiave

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retrial request inadmissibility repetitive appeal dismissal procedural notification defects mafia interest center investigation court costs and fine impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
Si tratta, infatti, di prospettazioni che non rappresentano, come prescritto dall'art. 45 cod.
Art. 590 cod. proc. pen.
art. 45 cod. proc. pen
Si tratta, infatti, di prospettazioni che non rappresentano, come prescritto dall'art. 45 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione proposta da: Campello Giancarlo, nato a San Candido il 10/12/1955 visti gli atti; esaminati i motivi dell'istanza; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che Campello Giancarlo ha proposto in data 9/2/2021 nuova istanza di rimessione di processo a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Bolzano per i reati di cui agli artt. 341-bis e 336 cod. pen., deducendo che erroneamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile precedente istanza in quanto non notificata alle parti;

Ritenuto che anche l'odierno istanza è inammissibile in quanto reiterativa e relativamente alla quale solo assertivamente è stato prospettato che la Corte di cassazione avesse erroneamente rilevato l'inammissibilità per difetto di notifica alle altre parti. Ed invero deve anche in questo caso sottolinearsi come dagli atti allegati non risultino le notifiche prescritte a pena di inammissibilità (in relazione alla data di notifica, decisamente precedente all'odierna istanza).In ogni caso risulta del tutto inconferente e generico, oltre che manifestamente infondato, l'assunto che è alla base dell'istanza, correlato al mancato accoglimento della richiesta istruttoria e riferita a mancate indagini della magistratura inquirente verso un centro di interessi politico- affa ristico- mafiosi.

Si tratta, infatti, di prospettazioni che non rappresentano, come prescritto dall'art. 45 cod. proc. pen., gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, che pregiudichino la libera determinazione delle persone o la sicurezza o l'incolumità pubblica o determinino motivi di legittimo sospetto, trattandosi di prospettazione dii cui non è dato apprezzare l'incidenza sull'ufficio giudiziario nel suo complesso, fermo restando che questioni inerenti alla fondatezza dell'accusa formulata non possono di per sé dare fondamento ad un'istanza di rimessione.

Rilevato, pertanto, che all'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e sore Il Prgs ente Emilia Anna G fior no Gior Fidelbo DEPOSir-VTO IN CANC,E3