Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-exhaustion of appeal grounds and lack of new facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that certain arguments were not raised during the appeal phase and constituted mere legal qualifications rather than new factual findings. Additionally, the court noted that prior arguments were already adequately examined and rejected by the lower courts with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals must exhaust all grounds available at the appellate stage, and arguments not raised there cannot be introduced in the Supreme Court, while mere legal requalification without new facts does not justify admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Guarrasi Antonino, nato a Trapani il 15/6/1956 avverso la sentenza del 30/6/2021 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alla parte; esaminati i motivi di ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, con riguardo ai motivi sub 2 e 3, si tratta di motivi non dedotti in appello e che non si risolvono, presupponendo la ricostruzione in fatto, in mere questioni di qualificazione;
Considerato gli ulteriori motivi sub 1 e 4 sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito che hanno evidenziato, sulla scorta della ricostruzione compiuta dai verbalizzanti, la presenza di più persone; che il diniego di applicazione della pena sospesa è stato implicitamente motivato richiamando la reiterazione della condotta illecita; che irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere stensore Il Prelente Emilia Mina ordano Giori Fidelbo i/ I