Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a sentence regarding unauthorized absence from a detention facility, but the court found the arguments were merely factual complaints rather than legal issues. Consequently, the court ruled that these grievances were already adequately examined and rejected by the lower court on correct legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or are merely reproductions of arguments already rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mendoza Espinoza Miguel Angel, nato in Ecuador il 1/11/1985 ecerso la sentenza del 13/7/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, con riferimento al dolo, poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 25228801);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 1:\ P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere tensore Il Presidente E