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Ordinanza — n. 11739/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11739/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Martines Carmelo inadmissible. The court found that the arguments raised were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings and did not constitute new legal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 378 cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints about factual findings or reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints interest of law repetitive arguments procedural costs motivi di cassazione censura formulata in modo carente allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 378 cod. pen.
art. 378 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Martines Carmelo, nato a Gela il 6/12/1996 avverso la sentenza del 25/2/2021 della Corte di appello di Caltnissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. e alla irrogazione di una pena non contenuta nel minimo edittale in ragione della concreta gravità del fatto che non ha subito, nel secondo grado di giudizio, alcun ridimensionamento;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 marzo 2022 Il Consigliere esten Il Pre nte Emil