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Ordinanza — n. 11738/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11738/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11738/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Oberto Antonio, nato a Chivasso il 12/1/1989 avverso la sentenza del 30/9/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere, tensore Il Pr idente Emilia Anna Cio sano Giorgp Fidelbo -I TO IN CA ,:ii0,5 . 3 O M 027 C

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 11738/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere, tensore Il Pr idente Emilia Anna Cio sano Giorgp Fidelbo -I TO IN CA ,:ii0,5 . 3 O M 027 C

Parole chiave

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abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali censure procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria motivi di cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Oberto Antonio, nato a Chivasso il 12/1/1989 avverso la sentenza del 30/9/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere, tensore Il Pr idente Emilia Anna Cio sano Giorgp Fidelbo -I TO IN CA ,:ii0,5 . 3 O M 027 C