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Ordinanza — n. 11736/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11736/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds relied on were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant argued against the denial of non-prosecution based on post-factum behavior, but the Court found these points already adequately examined and rejected by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist solely of mere complaints on facts or are merely reproductions of arguments already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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admissibility of appeal mere factual complaints interest of law non-prosecution defense post-factum behavior censura dell'accertamento dei fatti motivi di revisione allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
art. 131- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ferrara Daniele, nato a Palermo il 2/4/1996 Avverso la sentenza del 7/7/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. valorizzando, in particolare, il comportamento, anche post factum, tenuto dall'imputato in relazione alla consumata evasione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere este sore Il Preiiente Emi