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Ordinanza — n. 11734/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances lacking factual comparison with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11734/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Rizqi Soufiane's appeal inadmissible because the grounds raised constituted generic complaints without a substantive comparison to the lower court's detailed reasoning. The appellant challenged the conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, but his arguments were deemed merely apodictic and devoid of factual substance. Consequently, the court ruled that such generic grievances are not permitted in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in legality proceedings must be based on specific grounds that allow for a real and effective comparison with the reasoning of the contested judgment; generic grievances or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible.

Parole chiave

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legality proceeding inadmissible appeal generic grievances factual comparison Article 337 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende dazi doganali non pagati

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 337 cod. pen.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rizqi Soufiane, nato in Marocco il 2/4/1995 avverso la sentenza del 13/5/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche doglianze in punto di fatto ed espresse in termini meramente apodittici, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. ascritto all'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 / Il Consiglier nsore DEP'. -."'" IN LIMA Il Pr idente Emilia An