Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's arguments were rejected because they consisted solely of factual complaints and alternative interpretations of evidence rather than legal errors. The court emphasized that the lower courts had already correctly identified the threatening nature of the defendant's conduct and the elements of the crime under Article 337 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be based on points of law; mere complaints regarding factual assessments or alternative interpretations of evidence are inadmissible if the lower courts' reasoning was legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Edraydryam MUstafa, nato in Marocco il 1/1/1985 avverso la sentenza del 19/1/2021 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sviluppati sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la natura intrinsecamente minatoria della condotta dell'imputato e la sua concreta valenza oppositiva (l'imputato aveva afferrato al braccio uno dei verbalizzanti) e, dunque, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Emilia Anna Gio da o Giorilo Fidelbo 3 rs — rq\ICEL