Italian Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit under Article 600 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely expressions of dissatisfaction with factual findings rather than legal arguments. The appellant challenged the conviction for violating a house arrest order, arguing against the specific charge and the denial of non-prosecution. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified the subjective intent and the duration of the violation as key factors, rendering the appeal's arguments legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 650 c.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals to the Supreme Court must be based on points of law; mere complaints regarding factual assessments or repetitions of arguments already rejected by the trial court result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spinelli Lucia, nata a Caste! San Pietro Terme il 13/8/1977 avverso la sentenza del 18/3/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputata dal luogo ove era ristretta agli arresti domiciliari, sia la qualificazione giuridica del fatto, non sussumibile nel diverso reato di cui all'art. 650 cod. pen., sia il dolo poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 25228801); incensurabili anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il particolare comportamento dell'imputata per la constatata protrazione della violazione e il mancato riscontro alle giustificazioni offerte, elementi logicamente ritenuti ostativi all'applicazione delle circostanze generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Priiente