Italian Court dismisses appeal as facts are mere complaints and not legal issues for cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal questions suitable for cassation review. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 368 of the Penal Code and the lack of mitigating circumstances, but these issues had already been thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal was inadmissible under the law, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that appeals must raise legal issues, not mere factual complaints, and that grounds already adjudicated by the lower court cannot be re-litigated at the cassation level.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Milano Giuliano, nato a Sassari il 15/9/1971 avverso la sentenza del 17/3/2021 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla configurabilità, nei fatti accertati, del delitto di cui all'art. 368 cod. pen.; mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio inflitto; irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 marzo 2022 Il Consigliere estens re Il Pridente Emilia