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Ordinanza — n. 11729/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11729/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ficarra Alex inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's findings, but the Court ruled that his arguments were merely expressions of dissatisfaction with the factual evaluation rather than valid legal grounds. Consequently, the Court determined that the appeal failed to meet the strict requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals in the jurisdictional phase are inadmissible if they consist solely of mere complaints regarding the factual assessment or are merely reproductions of arguments already rejected by the trial judges.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints jurisdictional phase Court of Cassazione procedural admissibility allegazioni fattuali non credibili facoltà di astenersi dal testimoniare motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ficarra Alex, nato a Ivrea il 1/2/1994 avverso la sentenza del 20/1/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la natura minatoria della condotta oppositiva dell'imputato, così realizzando un concreto ostacolo al compimento dell'atto dell'ufficio che esula dalla generica protesta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr dente Emilia Anna Giordar Gioril