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Ordinanza — n. 11727/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and irrelevant due to lack of specific arguments on sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11727/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Casoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were entirely generic and irrelevant to the lower court's reasoning regarding sentencing enhancements for recidivism and mitigating circumstances. Consequently, the appeal failed to establish a valid ground for review, rendering the procedural relationship for challenge invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are entirely generic and irrelevant to the reasoning of the contested judgment, failing to provide specific elements necessary for judicial review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds inadmissible appeal recidivism sentencing mitigating circumstances Court of Cassazione procedural inadmissibility court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Casoni Vincenzo, nato a Napoli il 5/5/1979 avverso la sentenza del 5/7/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi sono del tutto generici e inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata tenuto conto che non era stato applicato, già in primo grado, l'aumento di pena per la recidiva e che non erano stati indicati elementi significativi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che coprono un giudizio - sulla gravità del fatto e sulla intensità del dolo - affatto coincidente con il perimetro di attribuibilità soggettiva del fatto in relazione alla capacità di intendere e di volere, nel caso non esclusa ma solo grandemente scemata; irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. / \. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e- -nsore Il Pr