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Ordinanza — n. 11725/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11725/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding that the defendant's conduct was objectively intended to obstruct police officers protecting a detainee during an assault. The court rejected these arguments as mere factual complaints that merely reproduced issues already correctly resolved by the trial judges regarding the defendant's intent and the severity of the harm caused.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible when they consist solely of factual complaints or alternative assessments of evidence without raising new legal issues or correcting errors of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints objective intent of conduct police obstruction crime legal merit requirement esame di cassazione asserzione difendibile domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Murrani Lacio, nato Kurdari Mat il 13/2/1987 Avverso la sentenza del 11/2/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno evidenziato la obiettiva destinazione della condotta oppositiva (a prescindere dai motivi che la determinavano) ad impedire l'atto di ufficio degli agenti di Polizia, intervenuti nel corso di un'aggressione, a fare da muro di protezione per uno dei detenuti e, dunque, gli elementi costitutivi del reato; anche il trattamento sanzionatorio inflitto in concreto e il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono stati logicamente motivati esponendo le ragioni della concreta misura della pena nella quale erano state apprezzati anche gli elementi a favore ; dell'imputato ma sottolineando come questi fossero largamente recessivi rispetto alla all'intensità del dolo, al danno cagionato agli agenti di Polizia (vittime anche del reato di lesioni) e ai precedenti penali dell'imputato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pri1ente Emilia Anna Gio(t er\ o Giorgi Fidelbo )