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Ordinanza — n. 11724/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11724/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mastronardi Oronzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the arguments presented were merely factual complaints without substantive legal reasoning regarding the criminal liability under Article 334 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for admissibility in a court of cassation.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain substantive legal arguments; mere factual complaints or abstract grievances without a real comparison to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation requirements factual complaints legal argumentation Article 334 Penal Code court costs procedural admissibility oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
art. 334 cod. pen

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mastronardi Oronzo, nato a Polignano a Mare il 30/4/1948 avverso la sentenza del 14/9/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed espresse in termini astratti, senza alcun reale ed effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, ampia ed esaustiva in punto di responsabilità e di sussistenza del reato di cui all'art. 334 cod. pen. ascritto all'imputato; irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr.

S.U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. , P. Q. M. I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pre dente Emilia Anna Giordano Gior Fidelbo D... (síTATO IN .RiA '022 2.73. 1 , i_ C