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Ordinanza — n. 11719/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Antonino Leanza inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to recognize arbitrary conduct under Article 393 bis of the Penal Code, but the court found these arguments were merely expressions of dissatisfaction with factual findings. The court ruled that such complaints do not constitute valid grounds for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 393 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: Appeals based solely on alternative factual evaluations or mere complaints without legal grounds are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints arbitrary conduct Article 393 bis jurisdictional review facoltà di astenersi dal testimoniare testimone anonimo attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 393 bis cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 393 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri
che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Leanza Antonino, nato a Enna il 7/6/1964 avverso la sentenza del 10/2/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti;

Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393 bis cod. pen. che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere e ensore Il Pr dente Emilia Anna Giorg o Fidelbo CANCEL.L.J1A