Italian Court dismisses appeals as inadmissible mere complaints lacking specific legal grounds under Article 600 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Carmelo Martines and Michael Smecca inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants challenged a second-instance judgment regarding crimes under Articles 385 and 378 of the Penal Code, arguing against the factual findings and sentencing. The court rejected these arguments because they constituted mere complaints without specific legal grounds, merely reproducing issues already adequately examined and dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific legal grounds; mere complaints regarding factual assessments or generic dissatisfaction with the sentence are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.Martines Carmelo, nato a Gela il 6/12/1996 2.Smecca Michael, nato a Gela il 3/9/1956 avverso la sentenza del 17/2/2021 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei rispettivi ricorsi di Michael Smecca, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., e Carmelo Martines, in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato inoltre che tali motivi, quanto allo Smecca, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio, del resto autoevidente in relazione alla tipologia di condotta ascritta all'imputato ed alla determinazione della pena; Considerato che i motivi di ricorso del Martines si contrassegnano per genericità e aspecificità rispetto alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata sulla consapevolezza dell'imputato della illiceità della condotta dello Smecca e sulla entità della pena;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1111 marzo 2022 Il Consigliere est ore Il Pr9i idente Emilia Anna Gi GiorjIo Fide