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Ordinanza — n. 11716/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming violation of law due to discretionary sentencing exceeding statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11716/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by De Giglio and Ferrante inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellants argued that the lower court violated the law and failed to provide adequate reasoning by imposing a sentence above the statutory minimum despite applying general mitigating circumstances. The court ruled that such arguments are irrelevant in proceedings of legality because they merely criticize the exercise of judicial discretion regarding sentencing severity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals based on the alleged violation of law or lack of motivation when the conviction involves a sentence exceeding the statutory minimum due to the gravity of the offense and the defendant's personal circumstances, with general mitigating circumstances applied, are inadmissible as they constitute a mere criticism of the judge's discretionary power.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeals of Legality Sentencing Discretion Statutory Minimum General Mitigating Circumstances Inadmissible Appeals Judicial Discretion sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1.De Giglio Andrea, nato a Bari il 29/3/1985 2.Ferrante Carmine, nato a Triggiano il 12/11/1973 avverso la sentenza del 25/1/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi — proposti con distinti atti di impugnazione ma coincidenti nella denuncia del vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e aspecifici, perché, in presenza di applicazione di una pena non contenuta nel minimo edittale pur con l' applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risultano inconferenti e si risolvono in una mera censura sull'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena, nel caso motivato con riferimento all'applicazione di una pena non coincidente nel minimo edittale per la gravità del fatto e la personalità degli imputati gravati di precedenti;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pr s dente Emilia Anna Gio no Gicir o Fidelbo DPPTATO IN CAN 17-.91A 30 MAR