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Ordinanza — n. 11708/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints regarding non-prosecution denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11708/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant challenged the lower court's denial of non-prosecution for a specific crime, arguing against the assessment of the offender's personality. The court rejected this, noting that the first-instance judge had already thoroughly evaluated these factual aspects and correctly applied the law based on the gravity of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible when they consist solely of factual complaints or mere expressions of dissatisfaction that have already been adequately examined by the court of first instance.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Non-prosecution Denial Appeal Admissibility Factual Complaints Legality Interest Appeal ricorso di annullamento domanda d'asilo di rom ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità del fatto e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato evincibile dalla reiterata commissione di illeciti;
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Rocco Florindo, nato a Ancona il 6/11/1985 avverso la sentenza del 2/7/2019 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando la gravità del fatto e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato evincibile dalla reiterata commissione di illeciti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pres dente Emil