Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints not admissible in legality proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds relied upon were merely expressions of dissatisfaction regarding factual findings rather than legal errors. The appellant argued against the court's assessment of witness statements and the determination of guilt, but the lower courts had already thoroughly evaluated these facts during the trial. The Supreme Court ruled that such arguments are not permitted in legality proceedings, which strictly review legal application, not factual disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals in legality proceedings are inadmissible when based solely on mere complaints regarding factual findings or arguments already adequately examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Felice Luciano, nato a Pescara il 13/12/1945 Avverso la sentenza del 9/6/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che hanno valorizzato precise circostanze di fatto, emergenti dal verbale di dichiarazioni rese al confronto con le emergenze istruttorie, comprovanti la falsità del resoconto effettuato in dibattimento, dopo che, pur essendo stato edotto della facoltà di non rispondere perché congiunto degli imputati, aveva dichiarato di non volersi avvalere di tale garanzia; le dichiarazioni rese - secondo la sintetica ma efficace ricostruzione della sentenza impugnata e di quella di primo grado - sono state ritenute idonee ad integrare l'elemento materiale e quello psicologico del reato ed esaustive ai fini del giudizio di colpevolezza sì da rendere irrilevante la richiesta rinnovazione dell'istruttoria.
Anche sul punto della determinazione della pena la motivazione si rileva logica e completa e, pertanto, insuscettibile di censura in questa sede. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 marzo 2022 Il Consigliere e nsore Il PresIdente Emilia Anna Gi