Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints not permitted in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bassar Abdessamad inadmissible because the grounds relied upon constituted mere factual complaints prohibited in legitimacy proceedings. The appellant argued against the appellate court's decision to increase the sentence based on recidivism, but the court noted these arguments were merely reproducible criticisms already adequately examined and rejected by the lower judges. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal standing, leading to its dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they consist solely of mere factual complaints or reproducible criticisms already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bassar Abdessamad, nato in Marocco il 10/12/1991 avverso la sentenza del 10/6/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che hanno adeguatamente motivato la scelta di applicare l'aumento di pena della recidiva valutando la condotta illecita, in ragione delle sue concrete modalità, come espressiva di maggiore pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il Pre4iente I Emilia Anna Giord Giorgich Fidelbo ) DEPOSITATO EN CANC fl