Ordinanza — n. 11701/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nucera Giovanna, nata a Reggio Calabria il 24/6/1978 Avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto dall'avvocato GianLuca Pammolli nonché il ricorso proposto dall'avvocato Fabio Gualdi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 7 CDS che di quello di resistenza;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62- bis cod. pen; Ordinanza — n. 11701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 189, comma 7 CDS che di quello di resistenza;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nucera Giovanna, nata a Reggio Calabria il 24/6/1978 Avverso la sentenza del 12/7/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto dall'avvocato GianLuca Pammolli nonché il ricorso proposto dall'avvocato Fabio Gualdi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sia con riguardo alla sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 7 CDS che di quello di resistenza;
Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità delle condotte illecite e sulla corretta sussunzione delle fattispecie - ricostruite sulla base del resoconto compiuto dai verbalizzanti, affatto suscettibile di ingenerare dubbi sulla concreta dinamica dei fatti e della condotta di fuga- che sul punto del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sussistendo, secondo il ragionato giudizio dei giudici di appello, ragioni adeguate per escludere la recidiva e applicare le circostanze di cui all'art. 62- bis cod. pen.;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere es ensore Il Pr dente Emilia Anna Gircìno GiorLi o Fidelbo CANCELLEFA 3 1R