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Ordinanza — n. 11699/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 11699/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11699/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE BIAGIO TEODOSIO nato a CANCELLARA il 29/07/1948 avverso la sentenza del 29/03/2019 del GIUDICE DI PACE di TARANTOe dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo dell'avv. Valerio Palmieri, avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. per particolare tenuità del fatto; Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello del ricorso per cassazione, sicché in tali termini deve qualificarsi l'atto di gravame presentato dall'imputato a mezzo del predetto difensore;

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen; Ordinanza — n. 11699/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione domanda di revisione dell'asilo censure procedurali procedure di ricorso impugnazione della cancellazione procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Valerio Palmieri, avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE BIAGIO TEODOSIO nato a CANCELLARA il 29/07/1948 avverso la sentenza del 29/03/2019 del GIUDICE DI PACE di TARANTOe dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo dell'avv. Valerio Palmieri, avverso la sentenza del giudice di pace di Taranto che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 582 cod. pen. per particolare tenuità del fatto; Rilevato che l'unico mezzo di impugnazione consentito è quello del ricorso per cassazione, sicché in tali termini deve qualificarsi l'atto di gravame presentato dall'imputato a mezzo del predetto difensore;

Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Nrosini Stefy Palla DEPOSITATO IN