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Ordinanza — n. 11698/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because generic mitigating circumstances were already granted in the first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11698/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rosi Antonio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal alleged the denial of generic mitigating circumstances, which the court found had already been granted to the defendant in the first-instance judgment. Consequently, the appeal lacked merit and was rejected without substantive review of the conviction for the specified crimes.

Regesto Legislator

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Art. 385, 497-bis cod. pen.; An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when such circumstances were already granted in the first-instance judgment.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility first instance judgment double jeopardy principle procedural dismissal espatrio illegale insufficiente documenti di viaggio permessi di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSI ANTONIO nato a NAPOLI il 17/03/1973 avverso la sentenza del 08/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rosi Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 385 e 497-bis cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto concerne l'asserito diniego delle circostanze attenuanti generiche, attenuanti già concesse all'imputato sin dal primo grado di giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini Stefar Palla